1. Per lo svolgimento di ciascuna delle attività di cui all'articolo 2 è necessario che i soggetti interessati di cui all'articolo 1:
a) abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di cui all'articolo 5, comma 1;
b) siano capaci di agire;
c) non abbiano riportato condanna per delitto non colposo;
d) conoscano la lingua inglese;
e) conoscano la normativa statale, europea e internazionale relativa alla repressione dei reati contro la navigazione aerea;
f) conoscano i sistemi e le procedure dell'aeromobile sul quale si trovano ad operare;
g) siano capaci di analizzare il comportamento umano e di interpretare i segnali non verbali che sfuggono al controllo della volontà umana;
h) abbiano conseguito un effettivo apprendimento delle tecniche di disarmo di soggetti pericolosi e di neutralizzazione delle situazioni di pericolo.