Art. 4.
(Requisiti).

      1. Per lo svolgimento di ciascuna delle attività di cui all'articolo 2 è necessario che i soggetti interessati di cui all'articolo 1:

          a) abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di cui all'articolo 5, comma 1;

          b) siano capaci di agire;

          c) non abbiano riportato condanna per delitto non colposo;

          d) conoscano la lingua inglese;

          e) conoscano la normativa statale, europea e internazionale relativa alla repressione dei reati contro la navigazione aerea;

 

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          f) conoscano i sistemi e le procedure dell'aeromobile sul quale si trovano ad operare;

          g) siano capaci di analizzare il comportamento umano e di interpretare i segnali non verbali che sfuggono al controllo della volontà umana;

          h) abbiano conseguito un effettivo apprendimento delle tecniche di disarmo di soggetti pericolosi e di neutralizzazione delle situazioni di pericolo.